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S.C.I.A.

Segnalazione Certificata di Inizio Attivita'

CHE COS'E'?

 

La segnalazione certificata di inizio attività (Scia), regolata dall'art.22-23 del D.P.R. 380/01, consente al cittadino di eseguire, nell'immobile di sua proprietà alcuni lavori edilizi di limitata entità, dopo aver presentato all'Amministrazione comunale un'apposita segnalazione asseverata da un tecnico abilitato.
La Scia è un titolo edilizio, al pari della Dia e del permesso di costruire, che si forma solo se sussistono tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Nella Scia, in particolare, la verifica di tutte queste condizioni viene, dalla legge, completamente delegata al privato, che attesta ed autocertifica, sotto la sua responsabilità, con il supporto del tecnico di fiducia, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per la realizzazione dell'intervento.

L'Amministrazione comunale, nel termine di 30 giorni dalla presentazione, può effettuare verifiche e controlli ed eventualmente emettere un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività. 

La Scia, in vigore dal 31/7/2010, è stata introdotta dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, in sede di conversione del D.L. 31/3/2010 n. 78. di recente è stata modificata con il DL 21.6.2013 n. 69 convertito con L. 9.8.2013 n. 98 (c.d. Decreto del Fare).

 

COSA AUTORIZZA?

 

La Scia può essere presentata per interventi di: Restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia leggera cioè senza modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici e senza mutamento della destinazione d'uso, manutenzione straordinaria con interventi strutturali, con aumento delle unità immobiliari e con incremento dei parametri urbanistici, frazionamento di immobili con interventi strutturali, nuovi volumi per impianti tecnologici, arredo urbano, interventi di consolidamento statico di edifici storici, etc..

 

DOVE SI PRESENTA LA S.C.I.A. E CHI LA REDIGE?

 

Si presenta all’Ufficio Tecnico del Comune a firma di un Tecnico Abilitato alla progettazione e deve contenere un progetto grafico rappresentante lo stato di fatto e la situazione futura, una relazione tecnica in cui si descrivono nel dettaglio le opere da compiersi e i riferimenti normativi, nazionali e locali, che interessano il provvedimento. Una volta presentata, la S.C.I.A. si ritiene operativa immediatamente (fa fede la data di protocollo dell’Ufficio Tecnico) e si possono effettuare le opere edilizie entro tre anni dalla presenetazione della stessa.

 

BISOGNA FARE LA VARIAZIONE CATASTALE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA S.C.I.A?

 

Sì, è obbligatorio procedere alla redazione della variazione catastale, redatta da un tecnico abilitato, ogni qualvota si prceda alla variazione planimetrica dell'unità immobiliare.



 

Geom.Castagno Simone

Via Paolo Gaidano n°5

10041 Carignano (TO)

e-mail: castagnosimone.geo@gmail.com

Cell. 345/2941074

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